La maggior parte dei vini, non solo italiani, oltre all’etichetta frontale (erroneamente considerata la principale) riporta una “retro etichetta”.
Vi siete mai chiesti il perché?
La legislazione Europea impone varie diciture obbligatorie che, se venissero riportate sull’etichetta frontale (spesso un vero e proprio emblema dell’azienda produttrice), rischierebbero di trasformarla in una sorta di ‘libretto di istruzioni’.
Ma vediamo quali sono le diciture obbligatorie in Italia:
Le seguenti espressioni possono precedere l’indicazione del nome e dell’indirizzo dell’imbottigliatore, a seconda se tale operazione avviene:
Nel caso in cui l’imbottigliamento avvenga nella zona di produzione o in stabilimenti situati nelle sue immediate vicinanze è ammesso l’utilizzo, anche in conformità a quanto previsto dal relativo disciplinare, di una delle seguenti espressioni:
- “imbottigliato nella zona di produzione”
- “imbottigliato in …” seguita dal nome dalla DOP/IGP, ma a condizione che tali operazioni siano contemplate nel disciplinare di produzione.
In caso di imbottigliamento per conto terzi, l’indicazione dell’imbottigliatore è completata dai termini “imbottigliato per conto di …” o nel caso in cui è indicato anche il nome e l’indirizzo della persona che ha effettuato l’imbottigliamento per conto terzi, dai termini “imbottigliato da … per conto di …”.
Nel caso del vino spumante viene indicato con i termini di “elaboratore” o “spumantizzatore” e “elaborato da …“ o “spumantizzato da”;
5. Indicazione del tenore di zucchero: tale indicazione è obbligatoria solo per i vini spumante e viene indicato secondo la seguente classificazione:
6. Presenza di allergeni: ad esempio “Contiene solfiti” o “Contiene anidride solforosa”;
7. Numero di identificazione e/o lotto: il numero di lotto, utilizzato per garantire la tracciabilità del prodotto, deve figurare in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile, e deve essere preceduto dalla lettera “L”;
8. Annata di produzione delle uve: i vini DOP devono riportare in etichetta l’annata di produzione delle uve, ad eccezione dei vini liquorosi, vini spumanti e vini frizzanti non millesimati;
9. Quantità: l’indicazione della quantità deve essere espressa in litri o millilitri;
10. Etichettatura ambientale degli imballaggi: Con il Dlgs 116/2020 che recepisce le direttive UE sui rifiuti, sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio n. 851/2018 e 852/2018, viene introdotto l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi. Tale obbligo è stato introdotto per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio di tale materiale e per fornire una chiara informazione ai consumatori sulla destinazione degli imballaggi a fine vita. Per effetto del Dlgs 116/2020 tutti gli imballaggi primari, secondari e terziari immessi al consumo in Italia saranno quindi sottoposti all’obbligo di etichettatura ambientale.
Le informazioni minime da riportare sugli imballaggi sono:
11. Nel dicembre 2021, la Commissione Europea ha pubblicato il Regolamento (Ue) 2021/2117 che modifica le regole di etichettatura del vino e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, rendendo obbligatoria la comunicazione dell’elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale per tali prodotti. Per la prima volta in assoluto nel settore dell’etichettatura di alimenti e bevande, queste informazioni potrebbero essere fornite online per via elettronica (ad esempio tramite QR code). Dopo un periodo transitorio di 2 anni, queste nuove regole si applicano dall’8 dicembre 2023 a tutte le bevande alcoliche prodotte dopo tale data, presenti sul mercato europeo.
Ci sono poi varie indicazioni facoltative che possono essere riportate in etichetta, ma ne parleremo in un altro articolo!
In alcuni casi, il produttore può decidere di inserire tutte le informazioni di legge sull'etichetta frontale, in tal caso troveremo una sola etichettatura.