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RETRO ETICHETTE DEL VINO

Segno grafico 16/03/2024

La maggior parte dei vini, non solo italiani, oltre all’etichetta frontale (erroneamente considerata la principale) riporta una “retro etichetta”.

Vi siete mai chiesti il perché?

La legislazione Europea impone varie diciture obbligatorie che, se venissero riportate sull’etichetta frontale (spesso un vero e proprio emblema dell’azienda produttrice), rischierebbero di trasformarla in una sorta di  ‘libretto di istruzioni’.

Ma vediamo quali sono le diciture obbligatorie in Italia:

  1. Il nome della Denominazione di origine o Indicazione geografica (ad esempio “Barolo Denominazione di Origine Controllata e Garantita” oppure Barolo Docg;
  2. Il valore del titolo alcolometrico effettivo, che deve essere riportato per unità o mezze unità di percentuale di volume e può essere preceduto dai termini “titolo alcolometrico effettivo” o “alcole effettivo” o dall’abbreviazione “alc” e seguito dal simbolo “% vol” (ad esempio Alc. 13,5% vol), con altezze minime dei caratteri che variano a seconda del contenuto netto;
  3. Indicazione dello Stato di provenienza (ad esempio “Prodotto in Italia”);
  4. Indicazione dell’imbottigliatore, produttore, venditore: deve figurare il nome dell’imbottigliatore, preceduto dai termini “imbottigliatore …” oppure “imbottigliato da ….” o similari. Il marchio d’impresa in etichetta non può sostituire il nome o la ragione sociale dell’imbottigliatore.

           Le seguenti espressioni possono precedere l’indicazione del nome e dell’indirizzo dell’imbottigliatore, a seconda se tale operazione               avviene:

  • nell’azienda del produttore: “imbottigliato dall’azienda agricola …”, “imbottigliato dal viticoltore …”, oppure “imbottigliatore all’origine da…”.
  •  presso un’Associazione di produttori: “imbottigliato all’origine dalla cantina sociale ….”, “imbottigliato all’origine dai produttori riuniti …” oppure “imbottigliato all’origine dall’Associazione dei produttori …” ed altre espressioni similari;

Nel caso in cui l’imbottigliamento avvenga nella zona di produzione o in stabilimenti situati nelle sue immediate vicinanze è ammesso l’utilizzo, anche in conformità a quanto previsto dal relativo disciplinare, di una delle seguenti espressioni:

- “imbottigliato nella zona di produzione” 

- “imbottigliato in …” seguita dal nome dalla DOP/IGP, ma a condizione che tali operazioni siano contemplate nel disciplinare di produzione.

In caso di imbottigliamento per conto terzi, l’indicazione dell’imbottigliatore è completata dai termini “imbottigliato per conto di …” o nel caso in cui è indicato anche il nome e l’indirizzo della persona che ha effettuato l’imbottigliamento per conto terzi, dai termini “imbottigliato da … per conto di …”.

Nel caso del vino spumante viene indicato con i termini di “elaboratore” o “spumantizzatore” e “elaborato da …“ o “spumantizzato da”;

        5. Indicazione del tenore di zucchero: tale indicazione è obbligatoria solo per i vini spumante e viene indicato secondo la seguente   classificazione:

  • Brut nature: Se il tenore di zucchero è inferiore a 3 g/l; tali termini possono essere usati unicamente per i prodotti che non hanno subito aggiunta di zucchero dopo la fermentazione secondaria.
  • Extra brut: Se il tenore di zucchero è compreso tra 0 e 6 g/l.
  • Brut: Se il tenore di zucchero è inferiore a 12 g/l.
  • Extra dry: Se il tenore di zucchero è compreso tra 12 e 17 g/l.
  • Dry: Secco Se il tenore di zucchero è compreso tra 17 e 32 g/l.
  • Medium dry: Se il tenore di zucchero è compreso tra 32 e 50 g/l.
  • Dolce: Se il tenore di zucchero è superiore a 50 g/l.

 

       6. Presenza di allergeni: ad esempio “Contiene solfiti” o “Contiene anidride solforosa”;

       7. Numero di identificazione e/o lotto: il numero di lotto, utilizzato per garantire la tracciabilità del prodotto, deve figurare in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile, e deve essere preceduto dalla lettera “L”;

       8. Annata di produzione delle uve:  i vini DOP devono riportare in etichetta l’annata di produzione delle uve, ad eccezione dei vini liquorosi, vini spumanti e vini frizzanti non millesimati;

       9. Quantità: l’indicazione della quantità deve essere espressa in litri o millilitri;

     10. Etichettatura ambientale degli imballaggi: Con il Dlgs 116/2020 che recepisce le direttive UE sui rifiuti, sugli imballaggi e rifiuti di  imballaggio n. 851/2018 e 852/2018, viene introdotto l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi. Tale obbligo è stato introdotto per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio di tale materiale e per fornire una chiara informazione ai consumatori sulla destinazione degli imballaggi a fine vita. Per effetto del Dlgs 116/2020 tutti gli imballaggi primari, secondari e terziari immessi al consumo in Italia saranno quindi sottoposti all’obbligo di etichettatura ambientale.

Le informazioni minime da riportare sugli imballaggi sono:

  • Tipologia di imballaggio: flacone, bottiglia, vaschetta, ecc.
  • Identificazione specifica del materiale: codifica alfanumerica identificativa di cui alla Decisione 97/129/CE eventualmente integrata con le norme UNI en ISO 1043-1:2002 oppure ai sensi della CEN/CR 14311:2002 (ad esempio “GL70” per il vetro)
  • Famiglia del materiale di riferimento: vetro, acciaio, alluminio, plastica, ecc. e l’indicazione sul tipo di raccolta (se differenziata o indifferenziata) e, nel caso si tratti di raccolta differenziata l’indicazione del materiale di riferimento.

      11. Nel dicembre 2021, la Commissione Europea ha pubblicato il Regolamento (Ue) 2021/2117 che modifica le regole di etichettatura  del vino e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, rendendo obbligatoria la comunicazione dell’elenco degli ingredienti e la                  dichiarazione nutrizionale per tali prodotti. Per la prima volta in assoluto nel settore dell’etichettatura di alimenti e bevande, queste           informazioni potrebbero essere fornite online per via elettronica (ad esempio tramite QR code). Dopo un periodo transitorio di 2            anni, queste nuove regole si applicano dall’8 dicembre 2023 a tutte le bevande alcoliche prodotte dopo tale data, presenti sul  mercato europeo.

Ci sono poi varie indicazioni facoltative che possono essere riportate in etichetta, ma ne parleremo in un altro articolo!

In alcuni casi, il produttore può decidere di inserire tutte le informazioni di legge sull'etichetta frontale, in tal caso troveremo una sola etichettatura.

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